Rischio VDT e sicurezza in ufficio

by / lunedì, 19 gennaio 2015 / Published in Manuali sicurezza sul lavoro
Assegna giudizio

Rischio VDT o Videoterminale

Il lavoratore è definito “videoterminalista” ai sensi del comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quando utilizza una attrezzatura munita di videoterminale (VDT), in modo sistematico o abituale, per più di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge.

L’impegno al videoterminale (VDT) espone i lavoratori a potenziali rischi: per la vista e per gli occhi, all’apparato muscolo scheletrico e per affaticamento fisico o mentale.

Nello specifico, il rischio connesso all’utilizzo del Videoterminale contribuisce a:

  • Disturbi muscolo-scheletrici;
    condizionati da posture non corrette, arredi e tempi di lavoro.
  • Affaticamento visivo (astenopia);
    connesso all’impegno degli occhi, alle caratteristiche dello schermo, alle condizioni di illuminazione e di microclima dell’ambiente.
  • Affaticamento fisico o mentale;
    influenzato principalmente dall’impegno della mansione e dall’utilizzo del software.

Inoltre, i  lavoratori videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria effettuata dal medico competente. La legge prescrive che tali lavoratori, prima di essere adibiti all’utilizzo dei videoterminali (VDT), siano sottoposti a una visita medica con particolare riferimento ai rischi: per l’apparato muscolo-scheletrico - per la vista e per gli occhi.

La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti di tipo:

  • Preventivo
    mirati a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità alla mansione specifica
  • Periodico
    per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

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